Violazioni in materia di protezione dei dati personali – Sanzioni e definizione agevolata

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La presente Circolare analizza la disciplina introdotta dall’art. 18 del DLgs. 10.8.2018 n. 101, in materia di definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti davanti al Garante per la protezione dei dati personali, per la violazione di alcune disposizioni del codice della privacy (DLgs. 196/2003), nella versione anteriore alle modifiche apportate dal medesimo DLgs. 101/2018.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito le indicazioni operative per la definizione agevolata nelle FAQ dell’1.10.2018.

Il termine per avvalersi di tale procedura è il 18.12.2018, entro il quale è possibile provvedere al pagamento in misura ridotta di una somma pari ai 2/5 del minimo edittale previsto per la sanzione stabilita per la rispettiva violazione.

I soggetti che possono usufruire di tale facoltà sono quelli che hanno ricevuto, entro il 25.5.2018, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata.

Quadro normativo

La definizione agevolata delle pregresse violazioni in materia di privacy è stata prevista dal DLgs. 10.8.2018 n. 101, nell’ambito delle disposizioni transitorie e finali, emanato ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 27.4.2016 n. 679 (GDPR – General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che ha abrogato la direttiva CE 24.10.95 n. 46.

Al riguardo, si fa presente che:

  • il regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), entrato in vigore il 5.2016, ha trovato diretta applicazione in tutti gli Stati membri a partire dal 25.5.2018;
  • il DLgs. 101/2018, entrato in vigore il 19.9.2018, ha modificato il codice della privacy di cui al DLgs. 196/2003, mediante, in particolare, l’abrogazione delle norme incompatibili con quelle del regolamento e delle norme concernenti materie già disciplinate dal regolamento stesso.

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