In alternativa alla fruizione nella dichiarazione dei redditi delle detrazioni “edilizie” IRPEF/IRES, l’art. 121 del DL 34/2020 prevede due ulteriori modalità di fruizione del beneficio:
Per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024 (2025 limitatamente alle spese agevolabili con il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020), infatti, il citato art. 121 ha esteso alla quasi totalità delle detrazioni “edilizie” la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, aprendo altresì alla generalità dei soggetti terzi (ivi inclusi banche e altri intermediari finanziari) la possibilità di acquisire i crediti d’imposta (la proroga delle opzioni alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 è prevista dall’art. 1 co. 29 della L. 234/2021).
Nuovo provvedimento attuativo
Le modalità di esercizio delle suddette opzioni sono state definite, da ultimo, dal provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, con il quale è stato altresì approvato un nuovo modello di comunicazione, unitamente alle istruzioni, che è utilizzabile dal 4.2.2022.
Limitazione delle ulteriori cessioni dei crediti d’imposta
Con l’art. 28 del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”) è stato però introdotto il divieto di ulteriori cessioni dei crediti derivanti dalle detrazioni “edilizie”.
È tuttavia previsto un periodo transitorio, che è stato prorogato mediante il provv. Agenzia delle Entrate 4.2.2022 n. 37381.
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2.2022
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