Il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. 293378 ha definito i termini per la presentazione delle comunicazioni per fruire del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, ai sensi dell’art. 48-bis del DL 19.5.2020 n. 34 (conv. L. 17.7.2020 n. 77), previsto per contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A ben vedere, tali termini avrebbero dovuto essere definiti soltanto dopo l’autorizzazione della misura da parte della Commissione europea, ad oggi però non ancora intervenuta.
Tuttavia, atteso il ristretto lasso temporale a disposizione dei beneficiari per l’utilizzo del credito d’imposta, che deve essere fruito entro il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (quindi, per i crediti d’imposta maturati nel 2020, entro il 31.12.2021), si è reso necessario anticipare l’adozione del citato provvedimento.
In ogni caso, la fruizione del beneficio sarà consentita solo in seguito alla suddetta autorizzazione comunitaria.
Disposizioni attuative già emanate
Ulteriori disposizioni attuative della misura sono state emanate:
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