L’art. 6 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, a seguito dell’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, aveva modificato l’art. 39 del DLgs. 241/97, stabilendo che in caso di rilascio del visto di conformità infedele sui modelli 730, il professionista o il responsabile del CAF fossero tenuti al pagamento di una somma:
La disciplina sanzionatoria in caso di rilascio del visto di conformità infedele sui modelli 730, di cui al suddetto art. 39 del DLgs. 241/97, è stata ulteriormente modificata dall’art. 7-bis del DL 28.1.2019 n. 4 (relativo al reddito di cittadinanza e ad interventi sulle pensioni), inserito in sede di conversione nella L. 28.3.2019 n. 26, entrata in vigore il 30.3.2019.
Il suddetto art. 7-bis è inoltre intervenuto sulla disciplina relativa al controllo formale dei modelli 730, qualora la dichiarazione sia stata presentata mediante un professionista o un CAF.
Chiarimenti ufficiali
Con la circ. 24.5.2019 n. 12, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina.
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22.2019
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