Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Riepilogo della disciplina

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L’art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127 prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate.

L’introduzione di tali adempimenti è finalizzata a completare il processo di digitalizzazione dei documenti fiscali avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria, e a garantire, così, una maggiore capacità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, è stabilito che la memorizzazione e la connessa trasmissione dei dati in via telematica sostituiscono sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, sia le modalità di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Il legislatore ha previsto, però, un’applicazione graduale del nuovo obbligo, disponendone l’entrata in vigore:

  • dall’1.7.2019, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro;
  • dall’1.1.2020, per la generalità degli altri soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto.

Con la stessa finalità, il DM 10.5.2019 (pubblicato sulla G.U. 18.5.2019 n. 115), emanato in attuazione dell’art. 2 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 127/2015, ha individuato le operazioni che, almeno in una prima fase, sono esonerate da tali adempimenti.

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pdf 21.2019