Il DLgs. 11.2.2016 n. 24, pubblicato sulla G.U. 3.3.2016 n. 52, ha modificato l’art. 17 del DPR 633/72.
In particolare, per quanto attiene al settore informatico, la novellata lett. c) dell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72 ha disposto:
- l’estensione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;
- l’estensione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- l’abolizione del meccanismo del reverse charge per le cessioni di personal computer e loro componenti e accessori, per le quali il reverse charge è stato disapplicato a seguito della decisione del Consiglio UE 22.11.2010 n. 710.
Dette disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal 2.5.2016 e fino al 31.12.2018.
Il DLgs. 11.2.2016 n. 24 ha altresì introdotto le seguenti novità:
- la rubrica dell’art. 17 del DPR 633/72 è stata rinominata da “Soggetti passivi” a “Debitore d’imposta”, al fine di evitare confusioni con i precedenti artt. 4 e 5;
- è stato abolito il meccanismo del reverse charge per le cessioni di componenti ed accessori dei telefoni cellulari, in quanto tale disposizione non era mai stata applicata, in mancanza della necessaria autorizzazione da parte dell’Unione Europea (art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72);
- sono state abrogate le disposizioni che prevedevano l’applicazione del reverse charge alle cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e alle cessioni di beni nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari (art. 17 co. 6 lett. d) e d-quinquies) del DPR 633/72), in quanto anche tali disposizioni non avevano trovato applicazione in assenza della necessaria autorizzazione dell’Unione Europea;
- l’applicazione del reverse charge di cui alle lett. b), d-bis), d-ter) e d-quater) dell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72 è stata limitata alle operazioni effettuate fino al 31.12.2018. Si tratta dei seguenti tipi di operazioni:
- cessioni di telefoni cellulari;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra come definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/CE;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE;
- trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (es. certificati bianchi, certificati verdi);
- cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori;
- è stata introdotta la possibilità di estendere il meccanismo del reverse charge ad ulteriori operazioni, mediante l’emanazione di successivi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base agli artt. 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE, nonché in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all’art. 199-ter della citata direttiva.
Si ricorda che le disposizioni del DLgs. 11.2.2016 n. 24 diverse da quelle concernenti l’applicazione del reverse charge al settore informatico (art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72) esplicano la loro efficacia a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (3.3.2016).