Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico

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Il DLgs. 11.2.2016 n. 24, pubblicato sulla G.U. 3.3.2016 n. 52, ha modificato l’art. 17 del DPR 633/72.

In particolare, per quanto attiene al settore informatico, la novellata lett. c) dell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72 ha disposto:

  • l’estensione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;
  • l’estensione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di dispositivi a circuito inte­grato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro instal­lazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • l’abolizione del meccanismo del reverse charge per le cessioni di personal computer e loro com­ponenti e accessori, per le quali il reverse charge è stato disapplicato a seguito della decisione del Consiglio UE 22.11.2010 n. 710.

Dette disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal 2.5.2016 e fino al 31.12.2018.

Il DLgs. 11.2.2016 n. 24 ha altresì introdotto le seguenti novità:

  • la rubrica dell’art. 17 del DPR 633/72 è stata rinominata da “Soggetti passivi” a “Debitore d’im­posta”, al fine di evitare confusioni con i precedenti artt. 4 e 5;
  • è stato abolito il meccanismo del reverse charge per le cessioni di componenti ed accessori dei telefoni cellulari, in quanto tale disposizione non era mai stata applicata, in mancanza della necessaria autorizzazione da parte dell’Unione Europea (art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72);
  • sono state abrogate le disposizioni che prevedevano l’applicazione del reverse charge alle ces­sioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e alle ces­sioni di beni nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari (art. 17 co. 6 lett. d) e d-quinquies) del DPR 633/72), in quanto anche tali disposizioni non avevano tro­va­to applicazione in assenza della necessaria autorizzazione dell’Unione Europea;
  • l’applicazione del reverse char­ge di cui alle lett. b), d-bis), d-ter) e d-quater) dell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72 è stata limitata alle operazioni effettuate fino al 31.12.2018. Si tratta dei seguenti tipi di operazioni:
  • cessioni di telefoni cellulari;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra come definite dall’art. 3 della di­ret­tiva 2003/87/CE;
  • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla di­rettiva 2003/87/CE;
  • trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (es. certificati bianchi, cer­ti­fi­cati verdi);
  • cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori;
  • è stata introdotta la possibilità di estendere il mec­­canismo del reverse charge ad ulteriori operazioni, mediante l’emanazione di successivi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base agli artt. 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE, nonché in base alla mi­su­ra speciale del meccanismo di reazione rapi­da di cui all’art. 199-ter della citata direttiva.

Si ricorda che le disposizioni del DLgs. 11.2.2016 n. 24 diverse da quelle concernenti l’applica­zio­ne del reverse charge al settore informatico (art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72) esplicano la loro efficacia a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (3.3.2016).

Allegati

File
pdf 10_2016