Con l’art. 4 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, è stato previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro.
L’annullamento è riservato ai contribuenti (persone fisiche e soggetti diversi) che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.
Per il perfezionamento dell’annullamento:
Considerato che la norma si riferisce specificamente agli “Agenti della Riscossione”, si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e a Riscossione Sicilia SPA (considerato Agente della Riscossione dall’art. 3 del DL 203/2005). Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali iscritti all’albo dell’art. 53 del DLgs. 446/97.
L’annullamento si perfeziona secondo la procedura e le date individuate con il DM 14.7.2021 (pubblicato sulla G.U. 2.8.2021 n. 183).
Le somme pagate prima dell’annullamento restano incamerate senza possibilità di rimborso.
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19.2021
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