L’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) disciplina il regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti attività d’impresa, di arte o professione in forma individuale.
Il regime è stato per alcuni aspetti modificato dalla L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), a decorrere dal 2019. Gli interventi hanno riguardato:
Le modifiche sono state esaminate dalla circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9 e da successive risposte ad interpello.
Applicazione tardiva del regime forfetario
I contribuenti che, nelle more della pubblicazione della circ. 9/2019, non hanno applicato il regime forfetario pur avendone i requisiti, possono aderire tardivamente al regime, correggendo le fatture emesse con una nota di variazione, da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA; il cessionario/committente dovrà registrare detta nota, con diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa.
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18.2019
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