Fatturazione elettronica – Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introdu­zio­ne della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1.1.2019.

Con decisione di esecuzione 16.4.2018 n. 593, il Consiglio dell’Unione europea ha concesso, tra l’altro, all’Italia di derogare alla disposizione comunitaria (art. 232 della direttiva 2006/112/CE) secondo cui il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accordo del destinatario.

La legge di bilancio 2018 ha infatti anticipato all’1.7.2018 l’obbligo di fatturazione elettronica:

  • per le cessioni di carburante per autotrazione (ad esclusione di quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione, il cui obbligo è stato rinviato all’1.1.2019 per effetto delle dispo­sizioni contenute nel DL 28.6.2018 n. 79);
  • per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione.

Con la circ. 2.7.2018 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di fat­tu­ra­zione elettronica, ad integrazione della precedente circ. 30.4.2018 n. 8.

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