Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) è stato convertito nella L. 21.6.2017 n. 96, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Il DL 50/2017 è entrato in vigore il 24.4.2017, mentre la L. 96/2017 è entrata in vigore il 24.6.2017. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Con l’art. 3 del DL 50/2017 convertito sono state previste numerose disposizioni in materia di compensazioni, che consistono, in particolare:
- nell’inasprimento dei vincoli all’utilizzo in compensazione “orizzontale” nel modello F24 dei crediti d’imposta, con estensione dell’obbligo del visto di conformità;
- nell’anticipazione del termine iniziale per la compensazione dei crediti IVA, annuali o trimestrali, di importo superiore a 5.000,00 euro annui;
- nell’introduzione di uno specifico regime sanzionatorio nel caso di compensazione “orizzontale” in violazione dell’obbligo del visto di conformità;
- nel controllo preventivo del limite massimo delle compensazioni;
- nell’estensione dell’obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.
Di seguito si analizzano le suddette novità del DL 50/2017 convertito, alla luce dei chiarimenti sinora forniti dall’Agenzia delle Entrate.