Differimento del versamento del saldo IVA – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
Maggio 23, 2017
DL 24.4.2017 n. 50 conv. L. 21.6.2017 n. 96 – Novità in materia di IVA
Giugno 29, 2017

A seguito dell’aboli­zione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA a decorrere dal periodo d’imposta 2016, l’art. 7-quater co. 20 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha modi­fica­to i termini relativi al versamento del saldo IVA, di cui agli artt. 6 co. 1 e 7 co. 1 del DPR 14.10.99 n. 542.

In relazione al versamento del saldo IVA:

  • da una parte, è stata confermata, come regola generale, la scadenza del 16 marzo;
  • dall’altra, è stata prevista la possibilità di differirlo entro il nuovo termine stabi­lito per il versa­mento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (es. IRPEF o IRES), di cui all’art. 17 co. 1 del DPR 7.12.2001 n. 435, applicando specifiche maggiorazioni.

In relazione alla nuova disciplina relativa al differimento del saldo IVA, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la ris. 20.6.2017 n. 73.

Di seguito si riepilogano i termini di versamento del saldo IVA relativo al 2016, alla luce dei chiari­menti forniti.

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