Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:
Con la nuova disciplina si intende quindi fornire un riferimento “certo” relativamente all’ammontare detraibile delle spese sostenute per la frequenza di Università non statali. In relazione alle Università private, infatti, la detrazione spettava in misura non superiore a quella stabilita in relazione alle tasse e ai contributi degli istituti statali e, a tali fini, la C.M. 23.5.87 n. 11 aveva individuato i seguenti criteri:
In caso di Università estere, occorreva fare riferimento a quella più vicina al domicilio fiscale del contribuente (C.M. 12.5.2000 n. 95/E, § 1.5.1).
I suddetti criteri erano applicabili anche in caso di Università telematiche (ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2007 n. 6).
La ricerca di tale equiparazione tra Università statale e Università privata (o estera) poteva però rivelarsi difficoltosa, esponendo a contestazioni sull’effettivo ammontare delle spese detraibili.
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