Per effetto dell’art. 6 del DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”), entrato in vigore il 24.10.2018 e convertito nella L. 17.12.2018 n. 136, è possibile definire in modo agevolato le liti tributarie pendenti in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate.
Il requisito per accedere alla definizione consiste nella necessità che il ricorso in Commissione tributaria provinciale sia stato notificato, al più tardi, entro il 24.10.2018. Inoltre, la lite deve ancora essere pendente, anche in Cassazione, nel momento in cui si presenta la domanda di definizione.
In relazione alla definizione delle liti pendenti, il successivo art. 7 del DL 119/2018 prevede specifiche disposizioni riguardanti le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro del CONI alla data del 31.12.2017.
Le disposizioni di attuazione della definizione delle liti pendenti sono state stabilite con il provv. Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209, che ha anche approvato il modello per presentare la domanda entro il 31.5.2019.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2019 n. 6.
Di seguito si analizza la disciplina degli artt. 6 e 7 del DL 119/2018, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
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14.2019
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