La definizione è ammessa a condizione che l’atto potenzialmente oggetto di sanatoria sia “notificato” entro il 24.10.2018.
Nel provv. 9.11.2018 n. 298724 (punto 3.1), l’Agenzia delle Entrate sostiene che: “per data di notifica si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente”. Nelle informazioni presenti nel relativo sito internet, si specifica che generalmente si tratta del giorno in cui l’atto è stato ricevuto dal contribuente stesso.
Pertanto, se l’Agenzia delle Entrate ha spedito l’atto il 23.10.2018 e il contribuente lo ha ricevuto il 25.10.2018, sembra potersi sostenere che si possa essere fuori dalla definizione.
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