Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta (art. 14 del DLgs. 13.12.2024 n. 192) – Decreto attuativo

Riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati in compensazione – Riapertura del termine – Nuovo provvedimento attuativo
Maggio 30, 2025

L’art. 14 DLgs. 13.12.2024 n. 192 ha introdotto la possibilità di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione d’imposta, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10%.

Con il DM 27.6.2025 sono state stabilite le disposizioni attuative della suddetta disciplina di affrancamento straordinario.

Possono essere affrancate le riserve (e i fondi) in sospensione d’imposta, ovvero quelle riserve in relazione alle quali, al verificarsi di un determinato evento, la società è tenuta a versare le imposte.

Si tratta, in altre parole, di riserve costituite con utili non tassati, che devono concorrere alla formazio­ne del reddito della società quando distribuiti, o utilizzati a copertura di perdite o, in altri casi, a seconda di cosa prevede la norma in base alla quale le riserve sono state iscritte.

In seguito all’affrancamento, le riserve e i fondi non sono più in sospensione d’imposta e possono essere distribuiti ai soci, o utilizzati per altre finalità, senza ulteriori oneri fiscali.

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