Il principio di derivazione rafforzata non trova applicazione per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e che rientrano nella definizione di “micro impresa”.
Sono considerate “micro imprese” le società non quotate che, nel primo esercizio o, successiva-mente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
• totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Con riferimento alle micro imprese, ai fini dell’individuazione dell’esercizio di competenza fiscale occorre applicare le disposizioni contenute nell’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR.
| File |
|---|
29
|