Riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti – Novità del DL 24.6.2016 n. 113 conv. L. 7.8.2016 n. 160

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Disciplina e chiarimenti ufficiali
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Accertamento con adesione e acquiescenza – Riammissione alla dilazione – Novità del DL 24.6.2016 n. 113 conv. L. 7.8.2016 n. 160
Settembre 14, 2016

L’art. 19 del DPR 602/73 prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accer­tamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dila­zione “or­dinaria”) o di 120 rate mensili (dilazione “straordinaria”).

Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 50,00 euro e, per l’accesso alla dilazione, non è mai richiesta la prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall’entità del debito che si intende dilazionare.

Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i contributi previdenziali, quindi può riguar­da­re, ad esempio, l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, l’imposta di registro, l’IMU e i contributi INPS.

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