L’art. 11 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, ha previsto una definizione delle liti fiscali pendenti in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate, circoscritta a quelle il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 24.4.2017.
La disciplina in esame è stata oggetto di analisi e chiarimenti da parte della circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 22.
La definizione delle liti fiscali comporta:
Vanno corrisposte per intero le imposte contestate nell’atto introduttivo del giudizio, a prescindere dalle sentenze dei giudici nel frattempo depositate; pertanto, quand’anche il contribuente sia risultato vittorioso nel merito per due gradi di giudizio, se si vuole avvalere della definizione bisogna comunque pagare le imposte per intero.
Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (al tasso del 4% annuo) vanno invece corrisposti sino ai 60 giorni successivi alla notifica dell’atto che si intende definire (sono tali, di norma, gli interessi già contestati nell’avviso di accertamento o nella cartella di pagamento).
Le spese processuali sono automaticamente compensate, anche per il processo di Cassazione.
Rientrano nella definizione solo le liti fiscali in cui è controparte formale l’Agenzia delle Entrate: pertanto se il ricorso, a prescindere dalla tipologia di vizio sollevato, è stato notificato solo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia), la lite non è definibile.
Sono escluse le cause, tributarie e non, in cui la controparte è un ente diverso dall’Agenzia delle Entrate, si pensi all’Agenzia delle Dogane o all’INPS.
Affinché la lite sia definibile, occorre che fosse pendente al 24.4.2017, quindi che alla predetta data fossero ancora aperti i termini di impugnazione della sentenza (ad esempio per l’appello o il ricorso per Cassazione) o di riassunzione.
Enti territoriali
Gli enti territoriali (esempio Comuni e Regioni), entro il 31.8.2017, avrebbero potuto deliberare la definizione delle liti tributarie pendenti, con le forme previste per l’adozione dei propri atti.
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18_2017 |