Codice del Terzo settore (DLgs. 3.7.2017 n. 117)

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In attuazione della delega contenuta nella L. 6.6.2016 n. 106, il DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore) ha istituito, nell’ambito del settore non profit, il c.d. “Terzo settore”.

Il codice individua i soggetti e le condizioni necessarie per rientrare in questa nuova categoria, delinean­do in modo specifico i vincoli “civilistici” che detti enti devono rispettare, nonché la disciplina fiscale specifica.

L’adesione al Terzo settore è, in linea di principio, facoltativa per gli enti individuati. L’accesso pre­suppone:

  • da un lato, il rispetto delle disposizioni di natura “civilistica” contenute nel DLgs. 117/2017 (es. contenuto dell’atto costitutivo, regole su amministrazione, controllo e revisione);
  • dall’altro, l’iscrizione nell’istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

In presenza di tali requisiti, gli enti potranno beneficiare delle favorevoli misure previste dal DLgs. 117/2017.

Gli enti che non saranno in possesso di tali requisiti saranno esclusi dal DLgs. 117/2017 e appli­cheran­no la disciplina civilistica e fiscale ordinaria residua (es. TUIR, L. 16.12.91 n. 398).

Allegati

File
pdf 21_2017