Con la L. 15.3.2024 n. 36, pubblicata sulla G.U. 26.3.2024 n. 72, sono state previste una serie di agevolazioni al fine di:
- promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo;
- rilanciare il sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo.
Entrata in vigore
Le disposizioni della L. 15.3.2024 n. 36 sono entrate in vigore il 10.4.2024, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.
2 destinatari
Sono destinatari delle misure previste dalla L. 36/2024 le “imprese giovanili agricole” e i “giovani imprenditori agricoli”, come definiti dall’art. 2 della medesima legge.
Si tratta delle imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c., qualora:
- il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti;
- in caso di società di persone e cooperative (comprese le cooperative di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 228/2001), almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti;
- in caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.